Art. 3.

      1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico),

 

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270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato) del codice penale, e, inoltre, coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli».